Art. 98

Designazione del revisore interno

In vigore dal 25 ott 2012
Designazione del revisore interno Ogni istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, risponde alla stessa della verifica del corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile. Ai fini della revisione contabile interna del SEAE, i capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all', paragrafo 2, sono soggetti ai poteri di verifica del revisore interno della Commissione relativamente alla gestione finanziaria a loro sottodelegata. Il revisore interno della Commissione svolge anche il ruolo di revisore contabile interno del SEAE relativamente all'esecuzione della sezione del bilancio riguardante il SEAE, alle condizioni di cui all'articolo 2137. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la designazione del revisore interno.
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