Art. 97

Indicazione dei mezzi di ricorso

In vigore dal 25 ott 2012
Indicazione dei mezzi di ricorso Qualora un atto procedurale di un ordinatore leda i diritti di un richiedente o offerente, beneficiario o contraente, l'atto stesso riporta l'indicazione dei mezzi amministrativi e/o di ricorso giudiziario per l'impugnazione. Sono indicati, in particolare, la natura del ricorso, l'istanza o le istanze che possono essere adite nonché i termini per l'esercizio del ricorso.
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Indicazione dei mezzi di ricorso (Art. 97 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo