Art. 95

Amministrazione elettronica ("e-Government")

In vigore dal 25 ott 2012
Amministrazione elettronica ("e-Government") 1.   Nella gestione concorrente tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono effettuati secondo le modalità indicate nelle norme settoriali che garantiscono l'interoperabilità dei dati raccolti o comunque ricevuti e trasmessi nell'ambito della gestione del bilancio. 2.   Le istituzioni e le agenzie esecutive, nonché gli organismi di cui all' istituiscono e applicano norme uniformi per lo scambio elettronico di informazioni con i terzi che partecipano alle procedure di appalti pubblici e sovvenzioni. In particolare, esse elaborano e applicano quanto più possibile soluzioni per la presentazione, l'archiviazione e il trattamento dei dati presentati nelle procedure di sovvenzione e di appalto e a tal fine realizzano un unico "spazio di interscambio dei dati elettronici" per i richiedenti, i candidati e gli offerenti. 3.   La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione dell'amministrazione elettronica.
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