Art. 56

Delega dei poteri d'esecuzione del bilancio

In vigore dal 25 ott 2012
Delega dei poteri d'esecuzione del bilancio 1.   La Commissione e ciascuna delle altre istituzioni possono delegare, nell'ambito dei loro servizi, i propri poteri d'esecuzione del bilancio alle condizioni stabilite dal presente regolamento e dalle loro regole interne ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delegazione. I delegati agiscono entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti. 2.   Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri d'esecuzione del bilancio relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione ai capi delle delegazioni dell'Unione. Essa ne informa al contempo l'alto rappresentante. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione. La Commissione può revocare la delega conformemente alla propria regolamentazione. Ai fini di quanto stabilito al primo comma, l'alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari per facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione.
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Delega dei poteri d'esecuzione del bilancio (Art. 56 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo