Art. 55

Esecuzione del bilancio da parte di istituzioni diverse dalla Commissione

In vigore dal 25 ott 2012
Esecuzione del bilancio da parte di istituzioni diverse dalla Commissione La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio. Possono essere concordate tra il SEAE e la Commissione modalità volte a facilitare l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle delegazioni dell'Unione. Tali modalità non contemplano deroghe al presente regolamento o agli atti delegati adottati a norma dello stesso.
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