Art. 53

Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria

In vigore dal 25 ott 2012
Esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria 1.   La Commissione esegue il bilancio in entrate e in spese conformemente al presente regolamento, sotto la propria responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati. 2.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio della sana gestione finanziaria. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modalità dettagliate d'esecuzione del bilancio in conformità del principio della sana gestione finanziaria e a informazioni sul trasferimento dei dati personali a fini di revisione contabile.
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