Art. 54
Atto di base e deroghe
In vigore dal 25 ott 2012
Atto di base e deroghe
1. Per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per qualsiasi azione dell'Unione è preliminarmente adottato un atto di base.
2. In deroga al paragrafo 1, possono essere eseguiti senza atto di base e a condizione che le azioni finanziate siano di competenza dell'Unione:
a)
gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale destinati ad accertare la fattibilità e l'utilità di un'azione. I pertinenti stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di due esercizi consecutivi.
L'importo totale degli stanziamenti relativi ai progetti pilota non supera 40 000 000 EUR per esercizio;
b)
gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie nei settori di applicazione del TFUE e del trattato Euratom, destinate all'elaborazione di proposte in vista dell'adozione di azioni future. Le azioni preparatorie obbediscono a un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio per non più di tre esercizi consecutivi. La procedura per l'adozione dell'atto di base pertinente é conclusa prima della chiusura del terzo esercizio. Nel corso di detta procedura l'impegno degli stanziamenti rispetta le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria con riguardo alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai destinatari. Di conseguenza, i mezzi posti in atto non corrispondono, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva stessa.
L'importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui alla presente lettera non supera 50 000 000 EUR per esercizio e la somma totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non supera 100 000 000 EUR;
c)
gli stanziamenti relativi a misure preparatorie nell'ambito del titolo V del TUE. Tali misure sono limitate a un periodo di tempo ridotto e destinate a creare le condizioni per l'azione dell'Unione volta al conseguimento degli obiettivi della PESC e per l'adozione dei necessari strumenti giuridici.
Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le misure preparatorie sono destinate fra l'altro a valutare i requisiti operativi, a consentire una rapida assegnazione iniziale delle risorse o a creare le condizioni in loco per l'avvio dell'azione.
Le misure preparatorie sono approvate dal Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante.
Per assicurare la rapida attuazione delle misure preparatorie, l'alto rappresentante informa il Parlamento europeo e la Commissione con la massima tempestività dell'intenzione del Consiglio di avviare un'azione preparatoria e comunica, in particolare, una stima delle risorse necessarie a tal fine. La Commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire un rapido esborso dei fondi.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modalità dettagliate di finanziamento delle misure preparatorie nel settore della PESC;
d)
gli stanziamenti relativi ad azioni di natura puntuale, o permanente, svolte dalla Commissione in esecuzione di compiti connessi alle sue prerogative istituzionali in virtù del TFUE e del trattato Euratom diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera b), nonché in esecuzione di competenze specifiche attribuitele direttamente da detti trattati ed elencate negli atti delegati adottati conformemente al presente regolamento;
e)
gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione, in virtù della sua autonomia amministrativa.
All'atto della presentazione del progetto di bilancio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni contemplate alle lettere a) e b) del primo comma, in cui si valutano i risultati ottenuti e si stabilisce l'eventuale seguito.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti l'atto di base e le eccezioni elencate al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
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