Art. 139

Portata

In vigore dal 25 ott 2012
Portata 1.   Gli strumenti finanziari sono autorizzati mediante un atto di base. In deroga al primo comma, gli strumenti finanziari possono essere costituiti, in casi debitamente giustificati, senza essere autorizzati per mezzo di un atto di base, a condizione che tali strumenti siano inclusi nel bilancio ai sensi dell', paragrafo 1, lettera e). 2.   Quando il sostegno dell'Unione è fornito attraverso strumenti finanziari e combinato in un'unica misura con elementi direttamente correlati agli strumenti finanziari destinati agli stessi destinatari finali, compresa l'assistenza tecnica, gli abbuoni dei tassi d'interessi e i sussidi per le commissioni di garanzia, il presente titolo si applica a tutti gli elementi della misura. 3.   Quando gli strumenti finanziari sono combinati con sovvenzioni finanziate dal bilancio a norma del titolo VI della parte prima per quanto concerne gli elementi non direttamente connessi agli strumenti finanziari, le registrazioni sono mantenute separate per ciascuna fonte di finanziamento. 4.   La Commissione può attuare gli strumenti finanziari di gestione diretta o indiretta, come previsto nell'atto di base, affidando i compiti alle entità a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi). Le entità delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii), v) e vi), quando attuano strumenti finanziari, possono inoltre affidare, sotto la loro responsabilità, parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che dette entità assicurino che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all', paragrafi 1, 3 e 5. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi. La Commissione continua a essere responsabile di assicurare che il quadro di attuazione degli strumenti finanziari sia conforme al principio della sana gestione finanziaria e consenta il conseguimento di obiettivi strategici definiti e temporizzati, misurabili in termini di realizzazioni e risultati. La Commissione è responsabile dell'attuazione degli strumenti finanziari fatta salva la responsabilità giuridica e contrattuale delle entità delegate, conformemente alla legislazione applicabile. 5.   Quando gli strumenti finanziari sono attuati nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri, le disposizioni applicabili a tali strumenti, comprese le norme per i contributi agli strumenti finanziari gestiti direttamente o indirettamente ai sensi del presente titolo, sono stabilite nei regolamenti di cui all'. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti gli strumenti finanziari, compresa la selezione delle entità incaricate dell'attuazione degli strumenti finanziari, il contenuto degli accordi di delega, i costi di gestione e le tasse, le norme specifiche per i conti fiduciari, l'attuazione diretta degli strumenti finanziari e la selezione dei gestori, degli intermediari finanziari e dei destinatari finali.
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