Art. 49
Presentazione del bilancio
In vigore dal 25 ott 2012
Presentazione del bilancio
1. Il bilancio presenta:
a)
nello stato generale delle entrate e delle spese:
i)
le previsioni di entrate dell'Unione per l'esercizio interessato (’anno n’);
ii)
le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio n - 2;
iii)
gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'anno n;
iv)
gli stanziamenti d'impegno e di pagamento per l'esercizio precedente;
v)
le spese impegnate e le spese pagate nel corso dell'esercizio n - 2, queste ultime espresse altresì come percentuale del bilancio dell'anno n;
vi)
i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all', paragrafo 1;
b)
in ogni sezione, le entrate e le spese nella stessa struttura di cui alla lettera a);
c)
con riguardo al personale:
i)
una tabella dell'organico che fissa, per ogni sezione, il numero dei posti per grado in ciascuna categoria e in ciascun quadro, e il numero dei posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;
ii)
una tabella dell'organico retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico per l'azione diretta e una tabella dell'organico retribuito sugli stessi stanziamenti per l'azione indiretta; le tabelle sono suddivise in categorie e gradi, con la distinzione tra posti permanenti e temporanei, di cui è autorizzata la presa a carico nei limiti degli stanziamenti;
iii)
per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell'organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;
iv)
una tabella dell'organico che fissa, per ciascun organismo di cui all' che riceve un contributo a carico del bilancio, il numero dei posti, per grado e per categoria. Le tabelle dell'organico indicano, accanto al numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio, il numero dei posti autorizzati a titolo dell'esercizio precedente;
d)
con riguardo all'assunzione e all'erogazione di prestiti:
i)
nello stato generale delle entrate, le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione, destinate a ricevere gli eventuali rimborsi di beneficiari inizialmente inadempienti, che hanno reso necessario il ricorso alla "garanzia di buon fine". Tali linee recano la dicitura "per memoria" e sono accompagnate dai commenti del caso;
ii)
nella sezione della Commissione:
—
le linee di bilancio che presentano la "garanzia di buon fine" dell'Unione per le operazioni interessate. Tali linee recano la dicitura "per memoria", a condizione che non sussista alcun onere effettivo a tale titolo cui si debba far fronte con risorse definitive,
—
commenti che indicano il riferimento all'atto di base e il volume delle operazioni previste, la durata, nonché la garanzia finanziaria che l'Unione fornisce per lo svolgimento di tali operazioni;
iii)
a titolo indicativo, in un documento allegato alla sezione della Commissione:
—
le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento in corso,
—
le operazioni in capitale e la gestione dell'indebitamento per l'annon;
e)
con riguardo agli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della parte prima:
i)
un riferimento all'atto di base;
ii)
le linee di bilancio corrispondenti alle operazioni in questione;
iii)
una descrizione generale degli strumenti finanziari, compresi la loro durata e il loro impatto sul bilancio;
iv)
le operazioni previste, compresi i volumi bersaglio basati sull'indice di leva finanziaria risultante dagli strumenti finanziari esistenti;
f)
per quanto riguarda il finanziamento delle entità delegate ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), punto vii):
i)
un riferimento all'atto di base del programma pertinente;
ii)
le linee di bilancio corrispondenti;
iii)
una descrizione generale delle funzioni affidate, compresi la loro durata e il loro impatto sul bilancio;
g)
l'importo totale delle spese della PESC iscritto in un capitolo denominato ’PESC’, con articoli specifici. Tali articoli coprono la spesa per la PESC e contengono linee specifiche che individuano quantomeno le missioni principali.
2. Oltre ai documenti di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio possono accludere al bilancio qualsiasi altro documento pertinente.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla presentazione del bilancio, inclusa una definizione delle spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso, i commenti di bilancio e le tabelle dell'organico.
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