Art. 48

Riserva per gli aiuti d'urgenza

In vigore dal 25 ott 2012
Riserva per gli aiuti d'urgenza 1.   Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi. 2.   La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli .
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