Art. 48 · Riserva per gli aiuti d'urgenza

Art. 48

Riserva per gli aiuti d'urgenza

In vigore dal 25 ott 2012
Riserva per gli aiuti d'urgenza 1.   Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, una riserva per gli aiuti d'urgenza a favore di paesi terzi. 2.   La riserva di cui al paragrafo 1 è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-48