Art. 47

Riserva negativa

In vigore dal 25 ott 2012
Riserva negativa La sezione del bilancio della Commissione può comportare una "riserva negativa", il cui importo massimo è limitato a 200 000 000 EUR. Tale riserva, che è iscritta in un titolo specifico, comprende unicamente stanziamenti di pagamento. Tale riserva negativa è utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli .
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