Art. 26

Storni a opera della Commissione

In vigore dal 25 ott 2012
Storni a opera della Commissione 1.   La Commissione può procedere autonomamente ai seguenti storni all'interno della propria sezione del bilancio: a) storni di stanziamenti all'interno di ciascun capitolo; b) con riguardo alle spese di personale e di funzionamento comuni a diversi titoli, storni di stanziamenti da titolo a titolo fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno e fino ad un massimo del 30 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti nella linea verso la quale viene effettuato lo storno; c) con riguardo alle spese operative, storni di stanziamenti tra capitoli all'interno dello stesso titolo, fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea a partire dalla quale si procede allo storno. Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al primo comma, lettera b), la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua intenzione. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanza motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all'. In droga al secondo comma, la Commissione può, negli ultimi due mesi dell'esercizio, trasferire autonomamente stanziamenti relativi a spese per il personale, il personale esterno e altri agenti da titolo a titolo entro un limite complessivo pari al 5 % degli stanziamenti per l'esercizio. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio nelle due settimane successive alla decisione relativa a tali storni. 2.   La Commissione può decidere di procedere, all'interno della propria sezione del bilancio, ai seguenti storni di stanziamenti da titolo a titolo, purché comunichi immediatamente la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio: a) storni di stanziamenti dal titolo "stanziamenti accantonati" di cui all', ove l'unica condizione per sciogliere la riserva è l'adozione di un atto di base a norma dell'articolo 294 TFUE; b) in casi eccezionali debitamente giustificati, quali catastrofi umanitarie e crisi internazionali, che si verifichino dopo il 1o dicembre dell'esercizio, storni di stanziamenti non utilizzati di detto esercizio ancora disponibili dai titoli di bilancio della rubrica 4 del quadro finanziario pluriennale ai titoli di bilancio riguardanti gli aiuti erogati per situazioni di crisi e operazioni di aiuto umanitario. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti il calcolo delle percentuali degli storni interni effettuati dalla Commissione e i motivi alla base delle richieste di storno.
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