Art. 50
Norme in materia di tabelle dell'organico
In vigore dal 25 ott 2012
Norme in materia di tabelle dell'organico
1. Le tabelle dell'organico di cui all', paragrafo 1, lettera c), costituiscono per ciascuna istituzione od organismo un limite tassativo; nessuna nomina può essere fatta oltre detto limite.
Ogni istituzione od organismo può tuttavia procedere a modifiche delle tabelle dell'organico fino a concorrenza del 10 % dei posti autorizzati, tranne che per i gradi AD 16, AD 15 e AD 14, alle seguenti condizioni:
a)
non incidere sul volume degli stanziamenti per il personale corrispondenti a un esercizio pieno;
b)
non superare il limite del numero totale di posti autorizzati per tabella dell'organico; e
c)
l'istituzione o l'organismo ha partecipato a un esercizio di analisi comparativa con altre istituzioni e altri organismi dell'Unione quale avviato dall'esercizio di screening del personale della Commissione.
Tre settimane prima di procedere alle modifiche di cui al secondo comma, le istituzioni informano il Parlamento europeo e il Consiglio delle proprie intenzioni in tal senso. Se durante tale periodo il Parlamento europeo o il Consiglio avanzano motivi debitamente giustificati, l'istituzione si astiene dalle modifiche e si applica la procedura di cui all'.
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, possono essere compensati i casi di attività a orario ridotto autorizzati dall'autorità che ha il potere di nomina, conformemente allo statuto dei funzionari.
Storico versioni
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