Art. 41

Progetti di bilancio rettificativo

In vigore dal 25 ott 2012
Progetti di bilancio rettificativo 1.   La Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo principalmente basati sulle entrate nelle circostanze seguenti: — per iscrivere nel bilancio il saldo dell'esercizio precedente, secondo la procedura di cui all', — per rivedere le previsioni relative alle risorse proprie sulla base di previsioni economiche aggiornate, nonché — per aggiornare le previsioni riviste delle risorse proprie e altre entrate, come anche per riesaminare la disponibilità di, e l'esigenza in fatto di, stanziamenti di pagamento. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali e impreviste, in particolare in vista della mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, la Commissione può presentare progetti di bilancio rettificativo che sono principalmente basati sulle entrate. 2.   Le richieste di bilancio rettificativo avanzate nelle stesse circostanze di cui al paragrafo1 dalle istituzioni diverse dalla Commissione sono trasmesse a quest'ultima. Prima di presentare un progetto di bilancio rettificativo, la Commissione e le altre istituzioni esaminano la possibilità di una ridistribuzione degli stanziamenti interessati, con particolare riferimento alle previste sottoesecuzioni degli stanziamenti. L' si applica ai bilanci rettificativi. I bilanci rettificativi sono giustificati con riferimento al bilancio di cui modificano le previsioni. 3.   Salvo in caso di circostanze eccezionali debitamente motivate o di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per cui un progetto di bilancio rettificativo può essere presentato in un momento qualsiasi dell'anno, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i propri progetti di bilancio rettificativo entro il 1o settembre di ogni esercizio. Essa può accludere un parere alle domande di progetti di bilancio rettificativo proposti dalle altre istituzioni. 4.   Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sui progetti di bilancio rettificativo tenendo debitamente conto dell'urgenza. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i progetti di bilancio rettificativo.
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