Art. 42

Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio

In vigore dal 25 ott 2012
Trasmissione anticipata degli stati di previsione e del progetto di bilancio La Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono convenire di anticipare talune date relative alla trasmissione degli stati di previsione e all'adozione e alla trasmissione del progetto di bilancio. Tale intesa non può tuttavia determinare una riduzione o un'estensione dei periodi previsti per l'esame di tali testi a norma dell'articolo 314 TFUE e dell'articolo 106 bis del trattato Euratom.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo