Art. 200
Servizi a terzi
In vigore dal 25 ott 2012
Servizi a terzi
Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il direttore di tale ufficio determina, previa approvazione del comitato direttivo, le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:966:oj#art-200