Art. 199
Delega di poteri di ordinatore agli uffici europei interistituzionali
In vigore dal 25 ott 2012
Delega di poteri di ordinatore agli uffici europei interistituzionali
1. Per la gestione degli stanziamenti iscritti nella propria sezione ciascuna istituzione può delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la delega di poteri dell'ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale.
2. Il revisore interno della Commissione esercita tutte le responsabilità previste nel titolo IV, capo 9, della parte prima.
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