Art. 201
Disposizioni generali
In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni generali
1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano agli stanziamenti amministrativi, salve le deroghe di cui al presente titolo.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la portata degli stanziamenti amministrativi e delle garanzie locative.
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