Art. 202

Impegni

In vigore dal 25 ott 2012
Impegni 1.   Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 ottobre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non superano tuttavia un quarto degli stanziamenti decisi dal Parlamento europeo e dal Consiglio che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Tali impegni non riguardano spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso in via di principio nell'ultimo bilancio regolarmente adottato. 2.   Le spese che, in virtù di disposizioni legali o contrattuali, come i canoni di locazione, sono effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1o dicembre a un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. In questo caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 1.
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