Art. 185
Esecuzione delle azioni esterne
In vigore dal 25 ott 2012
Esecuzione delle azioni esterne
Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite direttamente dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, lettera a), mediante gestione concorrente a norma dell', paragrafo 1, lettera b), o indirettamente dalle entità o dalle persone delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 58 a 63. Gli stanziamenti destinati alle azioni esterne possono essere associati a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto.
Storico versioni
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