Art. 185 · Esecuzione delle azioni esterne

Art. 185

Esecuzione delle azioni esterne

In vigore dal 25 ott 2012
Esecuzione delle azioni esterne Le azioni di cui al presente titolo possono essere eseguite direttamente dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1, lettera a), mediante gestione concorrente a norma dell', paragrafo 1, lettera b), o indirettamente dalle entità o dalle persone delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 58 a 63. Gli stanziamenti destinati alle azioni esterne possono essere associati a fondi provenienti da altre fonti per realizzare un obiettivo congiunto.
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