Art. 186

Ricorso al sostegno di bilancio

In vigore dal 25 ott 2012
Ricorso al sostegno di bilancio 1.   Qualora previsto dai pertinenti atti di base, la Commissione può fornire il sostegno di bilancio a un paese terzo beneficiario se detta gestione delle pubbliche finanze di tale paese risulta sufficientemente trasparente, affidabile ed efficace. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti il ricorso al sostegno di bilancio e gli obblighi dei beneficiari. 2.   La decisione di finanziamento di cui all' precisa gli obiettivi e i risultati attesi della concessione di un sostegno di bilancio a un paese terzo beneficiario. Il pagamento del contributo dell'Unione si basa sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, compreso il miglioramento della gestione delle pubbliche finanze, e su indicatori di efficienza chiari e obiettivi che serviranno da base per misurare i progressi compiuti nel corso del tempo nei rispettivi settori. 3.   La Commissione include nelle corrispondenti convenzioni di finanziamento concluse conformemente all', paragrafo 2, lettera b), opportune disposizioni a norma delle quali il paese terzo beneficiario deve impegnarsi a rimborsare immediatamente in tutto o in parte i finanziamenti erogati per la relativa operazione, qualora venga accertato che il pagamento dei fondi pertinenti dell'Unione è viziato da gravi irregolarità imputabili al paese beneficiario. Per procedere al rimborso di cui al primo comma può essere applicato l', paragrafo 1, secondo comma. 4.   La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile nei paesi terzi beneficiari, nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni.
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