Art. 84
Decisioni di finanziamento
In vigore dal 25 ott 2012
Decisioni di finanziamento
1. Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una liquidazione, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.
2. Con l'eccezione degli stanziamenti che possono essere eseguiti senza un atto di base ai sensi dell', paragrafo 5, primo comma, lettera e), l'impegno della spesa è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
3. La decisione di finanziamento di cui al paragrafo 2 specifica l'obiettivo perseguito, i risultati attesi, il metodo d'esecuzione e il suo importo complessivo. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione dell'importo stanziato per le singole azioni, nonché un calendario d'esecuzione indicativo.
In caso di gestione indiretta, la decisione di finanziamento specifica altresì l'entità o la persona delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), i criteri utilizzati per la sua scelta e i compiti affidati a detta entità o persona.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti decisioni di finanziamento.
Storico versioni
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