Art. 83
Ammende, penali e interessi imposti dalla Commissione
In vigore dal 25 ott 2012
Ammende, penali e interessi imposti dalla Commissione
1. Gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e sanzioni, nonché gli interessi e altri proventi prodotti, non sono registrati come entrate di bilancio fino a quando le corrispondenti decisioni possono essere annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono registrati come entrate di bilancio con la massima tempestività e al più tardi nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione. Gli importi che devono essere restituiti all'entità che li ha versati a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non sono registrati come entrate di bilancio.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle decisioni di liquidazione dei conti o di correzioni finanziarie.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti gli importi riscossi a titolo di ammende, penali e interessi.
Storico versioni
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