Art. 82
Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione
In vigore dal 25 ott 2012
Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione
Nel caso di una procedura d'insolvenza, ai crediti dell'Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.
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