Art. 82 · Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione

Art. 82

Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione

In vigore dal 25 ott 2012
Trattamento nazionale dei crediti dell'Unione Nel caso di una procedura d'insolvenza, ai crediti dell'Unione è riservato lo stesso trattamento preferenziale concesso ai crediti di uguale natura dovuti a organismi pubblici degli Stati membri in cui ha luogo il procedimento di recupero.
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