Art. 80
Disposizioni in materia di recupero
In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni in materia di recupero
1. Il contabile prende a carico gli ordini di riscossione dei crediti debitamente stabiliti dall'ordinatore responsabile. Il contabile è tenuto ad assicurare con la dovuta diligenza l'afflusso delle entrate dell'Unione e garantisce che i diritti di quest'ultima siano conservati.
Il contabile procede al recupero mediante compensazione e a debita concorrenza dei crediti dell'Unione, se il debitore è titolare a sua volta di un credito nei confronti dell'Unione. Tale credito é certo, liquido ed esigibile.
2. Quando l'ordinatore delegato intenda rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi della sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia é motivata. L'ordinatore può delegare l'assunzione di detta decisione di rinuncia.
L'ordinatore delegato può annullare, in tutto o in parte, un credito accertato. L'annullamento parziale di un credito accertato non implica la rinuncia a un credito accertato dell'Unione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modalità dettagliate di recupero, inclusi il recupero mediante compensazione, la procedura di recupero in caso di mancato pagamento, la concessione di dilazioni di pagamento, il recupero di ammende e altre penali, la rinuncia al recupero e l'annullamento di un credito accertato.
3. Gli Stati membri sono in primo luogo responsabili dello svolgimento di controlli e revisioni contabili, e del recupero di importi spesi indebitamente, come prevede la normativa settoriale. Nella misura in cui individuano e correggono le irregolarità per proprio conto, gli Stati membri sono esonerati da rettifiche finanziarie da parte della Commissione in relazione a dette irregolarità.
4. La Commissione impone rettifiche finanziarie agli Stati membri al fine di escludere dai finanziamenti dell'Unione le spese sostenute in violazione del diritto applicabile. La Commissione basa le sue rettifiche finanziarie sull'individuazione degli importi spesi indebitamente e sulle implicazioni finanziarie per il bilancio. Se non è possibile un'identificazione precisa di tali importi, la Commissione può applicare rettifiche estrapolate o forfettarie in conformità della normativa settoriale.
Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle implicazioni finanziarie per il bilancio, anche in caso di carenze a livello dei sistemi di gestione e di controllo.
I criteri per stabilire le rettifiche finanziarie e la procedura da applicare possono essere previsti nella normativa settoriale.
5. La metodologia per l'applicazione di rettifiche estrapolate o forfettarie è stabilita conformemente alla normativa settoriale onde consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.
Storico versioni
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