Art. 78
Accertamento dei crediti
In vigore dal 25 ott 2012
Accertamento dei crediti
1. L'accertamento di un credito è l'atto con cui l'ordinatore responsabile:
a)
verifica l'esistenza dei debiti;
b)
determina o verifica l'esistenza e l'importo del debito;
c)
verifica l'esigibilità del debito.
2. Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione e ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile sono oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore responsabile.
3. Gli importi indebitamente pagati sono recuperati.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modalità dettagliate di accertamento dei crediti, compresi la procedura e i documenti giustificativi, e degli interessi di mora.
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