Art. 78

Accertamento dei crediti

In vigore dal 25 ott 2012
Accertamento dei crediti 1.   L'accertamento di un credito è l'atto con cui l'ordinatore responsabile: a) verifica l'esistenza dei debiti; b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del debito; c) verifica l'esigibilità del debito. 2.   Le risorse proprie messe a disposizione della Commissione e ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile sono oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall'ordinatore responsabile. 3.   Gli importi indebitamente pagati sono recuperati. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modalità dettagliate di accertamento dei crediti, compresi la procedura e i documenti giustificativi, e degli interessi di mora.
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