Art. 77
Previsione di crediti
In vigore dal 25 ott 2012
Previsione di crediti
1. Allorché l'ordinatore responsabile è in possesso di informazioni sufficienti e attendibili in merito a ogni misura o situazione eventualmente costitutiva di un credito dell'Unione, egli procede a effettuare una previsione di crediti.
2. L'ordinatore responsabile adegua la previsione di crediti non appena viene a conoscenza di un evento che modifica la misura o la situazione che ha determinato la formazione della previsione.
All'atto della fissazione di un ordine di riscossione relativo a una misura o a una situazione da cui era precedentemente scaturita una previsione di crediti, l'ordinatore responsabile adegua conseguentemente i relativi importi.
Allorché l'ordine di riscossione è emesso per lo stesso importo della previsione di crediti originaria, tale previsione è ridotta a zero.
3. In deroga al paragrafo 1, le risorse proprie di cui alla decisione 2007/436/CE, Euratom, versate a scadenze fisse dagli Stati membri, non sono oggetto di una previsione di crediti preliminarmente alla messa a disposizione della Commissione degli importi a cura degli Stati membri. Esse sono oggetto di un ordine di riscossione dell'ordinatore responsabile.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la previsione di crediti.
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