Art. 75
Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi
In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi
1. Un amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari, la propria responsabilità disciplinare o del risarcimento del danno. Un amministratore degli anticipi risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:
a)
perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;
b)
impossibilità di fornire documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti;
c)
pagamento a soggetti non aventi diritto;
d)
mancato incasso di entrate dovute.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la responsabilità degli amministratori degli anticipi in caso di altre fattispecie.
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