Art. 75

Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi

In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi 1.   Un amministratore degli anticipi impegna, alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari, la propria responsabilità disciplinare o del risarcimento del danno. Un amministratore degli anticipi risponde personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti: a) perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia; b) impossibilità di fornire documenti giustificativi regolari per i pagamenti eseguiti; c) pagamento a soggetti non aventi diritto; d) mancato incasso di entrate dovute. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la responsabilità degli amministratori degli anticipi in caso di altre fattispecie.
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Disposizioni relative agli amministratori degli anticipi (Art. 75 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo