Art. 74
Disposizioni relative ai contabili
In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni relative ai contabili
1. Il contabile é responsabile disciplinarmente e del risarcimento del danno alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto dei funzionari. Il contabile può rispondere personalmente in particolare nelle fattispecie seguenti:
a)
perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;
b)
indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;
c)
recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
d)
mancato incasso di entrate dovute.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la responsabilità degli ordinatori in caso di altre fattispecie.
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