Art. 73
Disposizioni relative agli ordinatori
In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni relative agli ordinatori
1. L'ordinatore responsabile é tenuto a risarcire il danno alle condizioni previste dallo statuto dei funzionari.
2. L'obbligo di risarcire il danno si applica in particolare se l'ordinatore responsabile, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua:
a)
accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento o agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento;
b)
trascura di compilare un documento che dia luogo a un credito, trascura o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'istituzione nei confronti di terzi.
3. Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di loro competenza sia inficiata da irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata per iscritto all'ordinatore delegato o sottodelegato di prendere tale decisione, quest'ultimo è esente da responsabilità.
4. In caso di sottodelega all'interno del suo servizio, l'ordinatore delegato resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell'ordinatore sottodelegato.
5. In caso di sottodelega ai capi delle delegazioni dell'Unione, l'ordinatore delegato è responsabile della definizione dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati, come anche della loro efficienza ed efficacia. I capi delle delegazioni dell'Unione sono responsabili dell'adeguata realizzazione e del funzionamento di tali sistemi, in conformità delle istruzioni impartite dall'ordinatore delegato, nonché della gestione dei fondi e delle operazioni effettuate nel quadro della delegazione dell'Unione di cui sono responsabili. Prima di assumere le proprie funzioni, essi frequentano corsi di formazione specifici sui compiti e sulle responsabilità degli ordinatori e sull'esecuzione del bilancio.
I capi delle delegazioni dell'Unione riferiscono in merito alle loro responsabilità di cui al primo comma del presente paragrafo, conformemente all', paragrafo 3.
Ogni anno, i capi delle delegazioni dell'Unione forniscono all'ordinatore delegato della Commissione la dichiarazione attestante l'affidabilità dei sistemi interni di gestione e di controllo attuati nella loro delegazione, nonché della gestione delle operazioni a loro sottodelegate e dei relativi risultati, in modo da consentire all'ordinatore di effettuare la dichiarazione di affidabilità prevista all', paragrafo 9.
6. Ogni istituzione crea un'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o partecipa a un'istanza comune creata da varie istituzioni. Tali istanze sono indipendenti sul piano funzionale e accertano l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e le eventuali conseguenze.
Sulla base del parere di quest'istanza, l'istituzione decide l'avvio di un procedimento volto ad accertare la responsabilità disciplinare o volto ad accertare una responsabilità del risarcimento del danno. Se ha individuato problemi sistemici, l'istanza presenta all'ordinatore e all'ordinatore delegato, a meno che sia la persona in causa, nonché al revisore interno una relazione corredata di raccomandazioni.
7. Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all', paragrafo 2, l'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo è competente per i casi di cui all', paragrafo 2.
Se ha individuato problemi sistemici, l'istanza presenta una relazione corredata di raccomandazioni all'ordinatore, all'alto rappresentante e all'ordinatore delegato della Commissione, a meno che questi sia la persona in causa, nonché al revisore interno.
Sulla base del parere dell'istanza, la Commissione può chiedere all'alto rappresentante, nella sua veste di autorità con potere di nomina, di avviare un procedimento disciplinare o volto ad accertare una responsabilità patrimoniale nei confronti di ordinatori sottodelegati, se le irregolarità riguardano competenze della Commissione a loro sottodelegate. In casi simili, l'alto rappresentante procederà come più opportuno, conformemente allo statuto dei funzionari, al fine di applicare le decisioni sull'azione disciplinare o sul risarcimento del danno, così come raccomandato dalla Commissione.
Gli Stati membri sostengono pienamente l'Unione nella riscossione di quanto dovuto ai sensi dell' dello statuto dei funzionari, a carico degli agenti temporanei a cui si applica l', lettera e), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate applicabili agli ordinatori delegati, inclusi la conferma delle istruzioni e il ruolo dell'istanza specializzata in irregolarità finanziarie.
Storico versioni
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