Art. 67

Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione

In vigore dal 25 ott 2012
Poteri e funzioni dei capi delle delegazioni dell'Unione 1.   Quando i capi delle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all', paragrafo 2, essi collaborano strettamente con la Commissione con riguardo alla corretta esecuzione dei fondi, al fine di garantire in particolare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziarie, il rispetto del principio della sana gestione finanziaria nella gestione dei fondi e l'efficace protezione degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, essi adottano i provvedimenti necessari a evitare qualunque situazione che potrebbe limitare la responsabilità della Commissione relativamente all'esecuzione del bilancio a loro sottodelegata, come anche qualunque conflitto d'interessi o di priorità che possa influire sull'esecuzione dei compiti di gestione finanziaria a loro sottodelegati. Se viene a crearsi una situazione o un conflitto di cui al secondo comma, i capi delle delegazioni dell'Unione ne informano senza indugio i direttori generali responsabili della Commissione e del SEAE. Tali direttori generali adottano le misure del caso per porre rimedio alla situazione. 2.   Qualora i capi delle delegazioni dell'Unione si trovino in una situazione di cui all', paragrafo 8, essi sottopongono la questione all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie creata ai sensi dell', paragrafo 6. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, essi informano le autorità e gli organismi designati dalla legislazione in vigore. 3.   I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all', paragrafo 2, presentano una relazione al loro ordinatore delegato, in modo che questi possa integrare tali relazioni nella sua relazione annuale di attività di cui all', paragrafo 9. Le relazioni dei capi delle delegazioni dell'Unione contengono informazioni sull'efficienza e sull'efficacia dei sistemi interni di controllo istituiti nella loro delegazione, nonché sulla gestione delle operazioni a loro sottodelegate e forniscono la dichiarazione attestante l'affidabilità di cui all', paragrafo 5, terzo comma. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale di attività dell'ordinatore delegato e sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, tenendo conto, se del caso, del loro carattere riservato. I capi delle delegazioni dell'Unione cooperano pienamente con le istituzioni coinvolte nella procedura di discarico e forniscono, se del caso, ogni informazione supplementare necessaria. In questo contesto, essi possono essere chiamati ad assistere a riunioni degli organismi interessati e ad aiutare l'ordinatore delegato responsabile. 4.   I capi delle delegazioni dell'Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all', paragrafo 2, rispondono a ogni richiesta presentata dall'ordinatore delegato della Commissione su richiesta di quest'ultima o, nel contesto del discarico, su richiesta del Parlamento europeo. 5.   La Commissione si assicura che la sottodelega di poteri non sia pregiudizievole per la procedura di discarico di cui all'articolo 319 TFUE.
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