Art. 66
Poteri e funzioni dell'ordinatore
In vigore dal 25 ott 2012
Poteri e funzioni dell'ordinatore
1. L'ordinatore è incaricato in ogni istituzione di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria e di garantirne la legittimità e la regolarità.
2. Ai fini del paragrafo 1 l'ordinatore delegato pone in atto, conformemente all' e alle norme minime stabilite da ogni istituzione e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate, la struttura organizzativa nonché i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione dei suoi compiti. L'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costo/efficacia.
3. Per eseguire le spese, l'ordinatore responsabile procede agli impegni di bilancio e giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari per l'esecuzione degli stanziamenti.
4. L'esecuzione delle entrate comporta la formazione delle previsioni di crediti, l'accertamento dei diritti da recuperare e l'emissione degli ordini di riscossione. Comporta anche, se necessario, la rinuncia ai crediti accertati.
5. Ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante fondato su un'analisi documentale e sui risultati disponibili di controlli già effettuati, concernente gli aspetti operativi e finanziari dell'operazione.
I controlli ex ante comprendono l'avvio e la verifica di un'operazione.
Per una data operazione, la verifica è effettuata da funzionari diversi da quelli che hanno avviato l'operazione. I funzionari che effettuano la verifica non sono essi subordinati ai funzionari che hanno avviato l'operazione.
6. L'ordinatore delegato può predisporre controlli ex post per verificare operazioni già autorizzate in esito a controlli ex ante. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio.
I controlli ex ante sono svolti da funzionari diversi da quelli responsabili dei controlli ex post. I funzionari responsabili dei controlli ex post non sono subordinati ai funzionari responsabili dei controlli ex ante.
Qualora l'ordinatore delegato esegua audit finanziari di beneficiari quali controlli ex post, le relative norme in materia di audit sono chiare, coerenti e trasparenti, e rispettano sia i diritti della Commissione che quelli dei servizi sottoposti ad audit.
7. I funzionari incaricati del controllo della gestione delle operazioni finanziarie dispongono delle necessarie competenze professionali. Essi rispettano un codice deontologico deciso da ciascuna istituzione.
8. Se un funzionario partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che vincolano i funzionari, una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta da un superiore, ne informa il suo superiore gerarchico. Se il funzionario lo informa per iscritto, il superiore gerarchico risponde per iscritto. In caso d'inerzia del superiore gerarchico o qualora egli confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il funzionario consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il funzionario ne informa per iscritto l'ordinatore delegato. In caso d'inerzia di quest'ultimo funzionario, il funzionario informa l'istanza pertinente di cui all', paragrafo 6.
In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, il funzionario informa le autorità e le istanze designate dalla legislazione in vigore. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono a revisione contabile la gestione finanziaria dell'Unione prevedono, per il revisore esterno, l'obbligo di informare l'ordinatore delegato in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione.
9. L'ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività contenente informazioni finanziarie e di gestione, compresi i risultati dei controlli, in cui dichiara che, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese, ha la ragionevole certezza che:
a)
le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele;
b)
le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria;
c)
le procedure di controllo predisposte danno le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.
La relazione di attività illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e benefici dei controlli.
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi delle relazioni annuali di attività relative all'anno precedente. Anche le relazioni annuali di attività di ciascun ordinatore delegato sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i controlli ex ante ed ex post, la conservazione dei documenti giustificativi, il codice deontologico, il mancato intervento dell'ordinatore, la trasmissione di informazioni al contabile e le relazioni sulle procedure negoziate.
Storico versioni
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