Art. 64
Separazione delle funzioni
In vigore dal 25 ott 2012
Separazione delle funzioni
1. Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro esclusive.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modalità dettagliate concernenti i diritti e gli obblighi di tutti gli agenti finanziari.
Storico versioni
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