Art. 64

Separazione delle funzioni

In vigore dal 25 ott 2012
Separazione delle funzioni 1.   Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e tra loro esclusive. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modalità dettagliate concernenti i diritti e gli obblighi di tutti gli agenti finanziari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo