Art. 65

L'ordinatore

In vigore dal 25 ott 2012
L'ordinatore 1.   Le funzioni di ordinatore sono esercitate da ogni istituzione. 2.   Ai fini del presente titolo, il termine "funzionari" indica le persone soggette allo statuto dei funzionari. 3.   Ogni istituzione delega, nel rispetto delle condizioni previste dal rispettivo regolamento interno, le funzioni di ordinatore a funzionari di livello adeguato. Essa stabilisce nelle proprie regole amministrative interne i funzionari ai quali delega dette funzioni, i limiti dei poteri conferiti e se le persone alle quali sono delegati tali poteri possono sottodelegarli. 4.   Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto a funzionari. 5.   Gli ordinatori responsabili agiscono entro i limiti stabiliti dall'atto di delega o di sottodelega. L'ordinatore responsabile può essere assistito nell'espletamento delle sue funzioni da uno o più funzionari incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, determinate operazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del bilancio e della rendicontazione. 6.   Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione conformemente all', paragrafo 2, i capi delle delegazioni dell'Unione fanno capo alla Commissione in quanto istituzione responsabile della definizione, dell'esercizio, della sorveglianza e della valutazione delle loro funzioni e responsabilità di ordinatori sottodelegati. La Commissione ne informa allo stesso tempo l'alto rappresentante. 7.   L'ordinatore responsabile può essere assistito nell'espletamento delle sue funzioni da funzionari incaricati di svolgere, sotto la sua responsabilità, determinati compiti necessari ai fini dell'esecuzione del bilancio e della produzione delle informazioni finanziarie e di gestione. I funzionari che assistono gli ordinatori responsabili sono soggetti all'. 8.   Ogni istituzione informa la Corte di conti, il Parlamento europeo e il Consiglio della nomina e della cessazione dalle funzioni degli ordinatori delegati, dei revisori interni e dei contabili, nonché delle regole interne che adotta in materia finanziaria. 9.   Ogni istituzione informa la Corte dei conti della nomina degli amministratori degli anticipi e delle deleghe a norma dell', paragrafo 1, e dell'. 10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a modalità dettagliate di assistenza fornita agli ordinatori responsabili, e alle disposizioni interne che disciplinano le deleghe.
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