Art. 70
Casse di anticipi
In vigore dal 25 ott 2012
Casse di anticipi
1. Possono essere create casse di anticipi per l'incasso di entrate diverse dalle risorse proprie e per il pagamento di spese di importo limitato definite dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento.
Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario ai sensi dell', si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo, rispettando il livello di stanziamenti deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso.
2. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle condizioni per le casse di anticipi, compresi gli importi massimi che gli amministratori degli anticipi devono pagare e anche le norme per le azioni esterne, fra cui quelle riguardanti la scelta degli amministratori degli anticipi, la dotazione delle casse di anticipi, i controlli da parte degli ordinatori e dei contabili, e il rispetto delle procedure in materia di appalti. Inoltre, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la creazione delle casse di anticipi e gli amministratori degli anticipi nelle delegazioni dell'Unione.
Storico versioni
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