Art. 128

Trasparenza

In vigore dal 25 ott 2012
Trasparenza 1.   Le sovvenzioni sono oggetto di un programma di lavoro, che deve essere pubblicato prima dell'attuazione. Tale programma di lavoro è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d'urgenza eccezionali debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell'azione lo impongono come l'unica scelta per una determinata azione, oppure se il beneficiario viene individuato in un atto di base. Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi, alle operazioni di protezione civile o alle operazioni di aiuto umanitario. 2.   Gli inviti a presentare proposte specificano la data prevista entro la quale tutti i richiedenti sono informati in merito ai risultati della valutazione della loro domanda e alla data indicativa per la firma delle convenzioni di sovvenzione o la notifica delle decisioni di finanziamento. Tali date sono fissate sulla base dei periodi seguenti: a) per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione della loro domanda, un massimo di sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete; b) per firmare con i candidati le convenzioni di sovvenzione o comunicare loro le decisioni di finanziamento, un massimo di tre mesi dalla data in cui i candidati idonei sono stati informati. Tali termini possono essere rettificati per tener conto del tempo necessario a rispettare le procedure specifiche che può essere previsto dall'atto di base ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e può essere superato in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare per azioni complesse, laddove vi sia un elevato numero di proposte o ritardi imputabili ai richiedenti. L'ordinatore delegato riferisce nella sua relazione annuale di attività sui tempi medi per l'informazione dei candidati e la firma di convenzioni di sovvenzione o la notifica di decisioni di sovvenzione. Qualora vengano superati i termini di cui al secondo comma, l'ordinatore delegato fornisce le motivazioni e, ove non risultino debitamente giustificate ai sensi del terzo comma, propone azioni correttive. 3.   Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale conformemente all', paragrafi 2 e 3. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti i requisiti relativi al programma di lavoro, il contenuto degli inviti a presentare proposte, le deroghe a un invito a presentare proposte, le informazioni per i richiedenti e la pubblicazione ex post.
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Trasparenza (Art. 128 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo