Art. 126
Costi ammissibili
In vigore dal 25 ott 2012
Costi ammissibili
1. Le sovvenzioni non superano un massimale globale espresso in termini di valore assoluto, fissato in base ai costi ammissibili stimati.
Le sovvenzioni non superano i costi ammissibili.
2. Sono costi ammissibili i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario di una sovvenzione che soddisfino tutti i seguenti criteri:
a)
sono sostenuti nel corso della durata dell'azione o del programma di lavoro, ad eccezione dei costi inerenti alle relazioni finali e ai certificati di revisione contabile;
b)
sono indicati nel bilancio stimato totale dell'azione o del programma di lavoro;
c)
sono necessari per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
d)
sono identificabili e verificabili, in particolare sono iscritti nei registri contabili del beneficiario e sono determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo le consuete pratiche contabili del beneficiario stesso;
e)
soddisfano le disposizioni della legislazione tributaria e sociale applicabili;
f)
sono ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
3. Gli inviti a presentare proposte precisano le categorie di costi considerati ammissibili al finanziamento dell'Unione.
Fatto salvo l'atto di base e in aggiunta al paragrafo 2, le seguenti categorie di costi sono ammissibili se l'ordinatore responsabile li ha dichiarati tali in base all'invito a presentare proposte:
a)
costi relativi a una garanzia di pre-finanziamento depositata dal beneficiario della sovvenzione, ove detta garanzia sia richiesta dall'ordinatore responsabile ai sensi dell', paragrafo 1;
b)
costi relativi alle revisioni contabili esterne ove tali revisioni siano richieste dall'ordinatore responsabile;
c)
imposta sul valore aggiunto ("IVA") quando non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA applicabile ed è versata da un beneficiario diverso da un soggetto non passivo come definito dall', paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (21);
d)
i costi di ammortamento, purché effettivamente sostenuti dal beneficiario;
e)
i costi relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali nella misura in cui essi sono correlati ai costi di attività che la pubblica autorità interessata non svolgerebbe se il progetto in questione non venisse realizzato.
4. I costi sostenuti dalle entità affiliate a un beneficiario di cui all' possono essere considerati ammissibili dall'ordinatore responsabile in base all'invito a presentare proposte. In tal caso, le seguenti condizioni si applicano cumulativamente:
a)
le entità in questione sono individuate nella convenzione o decisione di sovvenzione;
b)
le entità interessate si attengono alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della convenzione o decisione di sovvenzione per quanto concerne l'ammissibilità dei costi e i diritti di verifiche e di revisioni contabili da parte della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a ulteriori specificazioni sui costi ammissibili.
Storico versioni
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