Art. 122

Beneficiari

In vigore dal 25 ott 2012
Beneficiari 1.   Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata come l'unico beneficiario, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l'azione da finanziare con la sovvenzione. 2.   Ai fini del presente titolo, le seguenti entità sono considerate entità affiliate al beneficiario: a) entità che costituiscono il beneficiario ai sensi del paragrafo 1; b) entità che soddisfano i criteri di ammissibilità, che non si trovano in una delle situazioni di cui all', paragrafo 4, e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all'azione né istaurato al solo scopo della sua attuazione. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo al contenuto minimo delle convenzioni o decisioni di sovvenzione, in particolare, quando una sovvenzione viene concessa a diverse entità, agli obblighi specifici del coordinatore, se del caso, e degli altri beneficiari, al regime di responsabilità applicabile e alle condizioni per l'aggiunta o la cancellazione di un beneficiario.
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Beneficiari (Art. 122 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo