Art. 122
Beneficiari
In vigore dal 25 ott 2012
Beneficiari
1. Se più entità soddisfano i criteri per ottenere una sovvenzione e insieme costituiscono una sola entità, tale entità può essere considerata come l'unico beneficiario, anche quando è specificatamente istituita allo scopo di attuare l'azione da finanziare con la sovvenzione.
2. Ai fini del presente titolo, le seguenti entità sono considerate entità affiliate al beneficiario:
a)
entità che costituiscono il beneficiario ai sensi del paragrafo 1;
b)
entità che soddisfano i criteri di ammissibilità, che non si trovano in una delle situazioni di cui all', paragrafo 4, e che hanno un legame con il beneficiario, in particolare un rapporto giuridico o di capitale, che non è limitato all'azione né istaurato al solo scopo della sua attuazione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo al contenuto minimo delle convenzioni o decisioni di sovvenzione, in particolare, quando una sovvenzione viene concessa a diverse entità, agli obblighi specifici del coordinatore, se del caso, e degli altri beneficiari, al regime di responsabilità applicabile e alle condizioni per l'aggiunta o la cancellazione di un beneficiario.
Storico versioni
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