Art. 124
Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso
In vigore dal 25 ott 2012
Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso
1. Fatte salve le disposizioni dell'atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato mediante una decisione della Commissione che garantisce l'osservanza del principio di parità di trattamento dei beneficiari per la stessa categoria di azioni o di programmi di lavoro.
Qualora l'importo massimo per sovvenzione non sia superiore all'ammontare di una sovvenzione di importo modesto, l'autorizzazione può essere data dall'ordinatore responsabile.
2. L'autorizzazione è accompagnata almeno dagli elementi seguenti:
a)
una giustificazione concernente l'adeguatezza di tali forme di finanziamento in considerazione della natura delle azioni o dei programmi di lavoro sovvenzionati nonché dei rischi di irregolarità e frode e dei costi del controllo;
b)
l'individuazione dei costi o delle categorie di costi coperti dalle somme forfettarie, dai costi unitari o dai finanziamenti a tasso fisso, ad esclusione dei costi non ammissibili in conformità delle norme applicabili dell'Unione;
c)
la descrizione dei metodi per determinare gli importi forfetari, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso e delle condizioni per garantire ragionevolmente che i principi del divieto del fine di lucro e del cofinanziamento siano rispettati e che il doppio finanziamento dei costi sia evitato. Tali metodi si basano su:
i)
dati statistici o analoghi mezzi obiettivi; oppure
ii)
un approccio beneficiario per beneficiario, facendo riferimento a dati storici certificati o verificabili del beneficiario o alle sue consuete pratiche contabili.
3. Quando è autorizzato il ricorso alle consuete pratiche contabili del beneficiario, l'ordinatore responsabile può valutare, ex ante o mediante una strategia appropriata di controlli ex post, la conformità di tali pratiche alle condizioni di cui al paragrafo 2.
Se la conformità delle consuete pratiche contabili del beneficiario alle condizioni di cui al paragrafo 2 è stata stabilita ex ante, gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati dall'applicazione di queste pratiche non sono rimessi in discussione da controlli ex post.
L'ordinatore responsabile può ritenere le consuete pratiche contabili del beneficiario conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2 se esse sono accettate dalle autorità nazionali nell'ambito di regimi di finanziamento analoghi.
4. La decisione o convenzione di sovvenzione può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione, tranne qualora il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio. Il massimale del 7 % può essere superato sulla base di una decisione motivata della Commissione.
5. I proprietari di PMI e altre persone fisiche che non ricevono uno stipendio possono dichiarare costi ammissibili a livello di personale per il lavoro svolto nell'ambito di un programma d'azione o di lavoro, sulla base dei costi unitari determinati per mezzo di una decisione della Commissione.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate riguardo alle somme forfettarie, ai costi unitari e ai finanziamenti a tasso fisso.
Storico versioni
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