Art. 123

Forme di sovvenzioni

In vigore dal 25 ott 2012
Forme di sovvenzioni 1.   Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme: a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti di cui all'; b) rimborso sulla base dei costi unitari; c) somme forfettarie; d) finanziamenti a tasso fisso; e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d). 2.   Nel determinare la forma appropriata di una sovvenzione, si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali beneficiari. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme relative alle diverse forme di sovvenzione, comprese le sovvenzioni di valore modesto.
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Forme di sovvenzioni (Art. 123 Regolamento (UE) 2012/966) — Testo vigente | Portale Normativo