Art. 123
Forme di sovvenzioni
In vigore dal 25 ott 2012
Forme di sovvenzioni
1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:
a)
rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti di cui all';
b)
rimborso sulla base dei costi unitari;
c)
somme forfettarie;
d)
finanziamenti a tasso fisso;
e)
una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).
2. Nel determinare la forma appropriata di una sovvenzione, si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali beneficiari.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme relative alle diverse forme di sovvenzione, comprese le sovvenzioni di valore modesto.
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