Art. 121

Portata delle sovvenzioni

In vigore dal 25 ott 2012
Portata delle sovvenzioni 1.   Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue: a) un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di politica dell'Unione; b) oppure il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione ("sovvenzioni di funzionamento") e la sostiene. Le sovvenzioni sono oggetto di una convenzione scritta oppure di una decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato di una sovvenzione. La Commissione può istituire un sistema elettronico sicuro per gli scambi con i beneficiari. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla specificazione dettagliata della portata e del contenuto delle sovvenzioni e alle norme intese a determinare se sia necessario ricorrere a convenzioni o decisioni di sovvenzione. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo ai dettagli sul sistema di scambio elettronico, comprese le condizioni in cui i documenti presentati per mezzo di tali sistemi, incluse le convenzioni di sovvenzione, sono da considerarsi originali e da firmare, e l'uso di partenariati quadro. 2.   Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo: a) le spese per i membri e il personale delle istituzioni e i contributi alle scuole europee; b) gli appalti pubblici di cui all'articolo 10195, gli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria e di sostegno al bilancio; c) gli strumenti finanziari, nonché gli azionariati o la partecipazione azionaria in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o organismi specializzati dell'Unione come il Fondo europeo per gli investimenti; d) le quote versate dall'Unione a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali è membro; e) e spese effettuate nell'ambito della gestione concorrente e della gestione indiretta ai sensi degli , se non diversamente specificato nel regolamento finanziario applicabile al bilancio delle entità o delle persone delegate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), o negli accordi di delega; f) i contributi versati a favore di agenzie esecutive di cui all' in virtù dell'atto costitutivo delle agenzie; g) le spese relative ai mercati della pesca di cui all', paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (19); h) i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni o, se del caso, qualsiasi altra indennità versata ad esse; i) i premi attribuiti in seguito a concorsi, ai quali si applica il titolo VII della parte prima. 3.   Gli abbuoni dei tassi d'interessi e i sussidi per le commissioni di garanzia sono trattati come sovvenzioni, a condizione che non siano combinati in un'unica misura con strumenti finanziari di cui al titolo VIII della parte prima. Talli abbuoni e sussidi sono soggetti alle disposizioni del presente titolo, ad eccezione di quanto segue: a) il principio del cofinanziamento di cui all', paragrafo 3; b) il principio del divieto del fine di lucro di cui all', paragrafo 4; c) per le azioni miranti a rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o produrre un reddito, la valutazione della capacità finanziaria del richiedente di cui all', paragrafo 1. 4.   Ogni istituzione può accordare sovvenzioni per attività di comunicazione se, per motivi debitamente giustificati, non è appropriato il ricorso alle procedure di appalto pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-121

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo