Art. 119

Norme in materia di partecipazione alle gare

In vigore dal 25 ott 2012
Norme in materia di partecipazione alle gare 1.   La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la prova che deve essere fornita in relazione all'accesso all'appalto. 2.   L'OLAF esercita il potere conferito alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (18), di eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza vigenti, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.
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