Art. 119 · Norme in materia di partecipazione alle gare

Art. 119

Norme in materia di partecipazione alle gare

In vigore dal 25 ott 2012
Norme in materia di partecipazione alle gare 1.   La partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l'Unione nel settore dei pubblici appalti, secondo il disposto di detto accordo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la prova che deve essere fornita in relazione all'accesso all'appalto. 2.   L'OLAF esercita il potere conferito alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (18), di eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza vigenti, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.
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