Art. 125
Principi generali applicabili alle sovvenzioni
In vigore dal 25 ott 2012
Principi generali applicabili alle sovvenzioni
1. Le sovvenzioni rispettano i principi della trasparenza e della parità di trattamento.
2. Fatto salvo l', le sovvenzioni non sono cumulative né sono concesse retroattivamente.
3. Le sovvenzioni sono soggette al regime del cofinanziamento, fatte salve le disposizioni specifiche di cui al titolo IV della parte seconda.
Se non diversamente specificato nel presente regolamento, lo statuto dei partiti politici a livello europeo e le norme relative al loro finanziamento sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (20).
4. Le sovvenzioni non hanno come oggetto o effetto un profitto nel quadro dell'azione o del programma di lavoro del beneficiario ("principio del divieto del fine di lucro").
Il primo comma non si applica a:
a)
azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o azioni che producono un reddito al fine di garantire la loro continuità dopo il periodo di finanziamento a carico dell'Unione previsto dalla decisione o convenzione di sovvenzione;
b)
borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche.
c)
altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati;
d)
sovvenzioni sulla base di tassi forfettari e/o importi forfettari e/o costi unitari se conformi alle condizioni di cui all', paragrafo 2;
e)
sovvenzioni di valore modesto.
Qualora si ottenga un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario per realizzare l'azione o il programma di lavoro.
5. Ai fini del presente titolo, il profitto è definito come un surplus di entrate rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario, quando la richiesta è fatta per il pagamento del saldo.
Le entrate di cui al primo comma sono limitate ai redditi generati dall'azione o dal programma di lavoro, così come ai contributi finanziari assegnati in modo specifico dai donatori al finanziamento dei costi ammissibili.
In caso di una sovvenzione di funzionamento, gli importi destinati alla costituzione di riserve non sono presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto del principio del divieto del fine di lucro.
6. Se, alla fine di un esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, un partito politico a livello dell'Unione realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo la parte di tale eccedenza corrispondente sino al massimo al 25 % delle entrate totali di quell'esercizio, in deroga al principio del divieto del fine di lucro di cui al paragrafo 4, a condizione che detta parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.
Ai fini della verifica del rispetto del principio del divieto del fine di lucro, non sono prese in considerazione le risorse proprie, in particolare le donazioni e le quote di adesione versate dai membri, inserite nella contabilità annuale di un partito politico a livello dell'Unione, che eccedono il 15 % dei costi ammissibili a carico del beneficiario.
Il secondo comma non si applica se le riserve finanziarie di un partito politico a livello di Unione superano il 100 % delle sue entrate annue medie.
7. Le sovvenzioni possono essere assegnate senza invito a presentare proposte alla BEI o al Fondo europeo per gli investimenti per le azioni di assistenza tecnica. In tali casi non si applicano gli , paragrafi da 2 a 5, e 132 paragrafo 1.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' ad integrazione dei principi generali applicabili alle sovvenzioni, compresi il principio del divieto del fine di lucro e il principio del cofinanziamento. Alla Commissione è conferito inoltre il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alla definizione dell'assistenza tecnica.
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