Art. 70 · Casse di anticipi

Art. 70

Casse di anticipi

In vigore dal 25 ott 2012
Casse di anticipi 1.   Possono essere create casse di anticipi per l'incasso di entrate diverse dalle risorse proprie e per il pagamento di spese di importo limitato definite dagli atti delegati adottati a norma del presente regolamento. Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d'aiuto umanitario ai sensi dell', si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo, rispettando il livello di stanziamenti deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. 2.   Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell'istituzione e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell'istituzione. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle condizioni per le casse di anticipi, compresi gli importi massimi che gli amministratori degli anticipi devono pagare e anche le norme per le azioni esterne, fra cui quelle riguardanti la scelta degli amministratori degli anticipi, la dotazione delle casse di anticipi, i controlli da parte degli ordinatori e dei contabili, e il rispetto delle procedure in materia di appalti. Inoltre, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti la creazione delle casse di anticipi e gli amministratori degli anticipi nelle delegazioni dell'Unione.
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