Art. 69

Funzioni che il contabile può delegare

In vigore dal 25 ott 2012
Funzioni che il contabile può delegare 1.   Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni a funzionari subordinati. L'atto di delega definisce tali funzioni. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a norme dettagliate concernenti persone autorizzate a disporre dei conti in un'unità locale.
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