Art. 71

Revoca e sospensione delle deleghe conferite ad agenti finanziari

In vigore dal 25 ott 2012
Revoca e sospensione delle deleghe conferite ad agenti finanziari 1.   L'autorità che li ha nominati può ritirare, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega conferita agli ordinatori responsabili. 2.   L'autorità che ha nominato il contabile o l'amministratore degli anticipi o entrambi possono sospendere, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, il contabile dalle sue funzioni. 3.   Il presente articolo fa salve eventuali misure disciplinari adottate rispetto agli attori finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2.
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